Servi DEI Poveri
di cristo onlus

Associazione onlus

 

Associazione

di volontariato

CHI SIAMO / STATUTO

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIAT

«Servi dei poveri di Cristo Onlus»

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. L'organizzazione di volontariato, denominata: «Servi dei poveri di Cristo Onlus» assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
    (ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali).
  2. L'organizzazione ha sede in via Santuario 1, nel comune di Brentino Belluno (Vr). 

ART. 2
(Statuto)

 

  1. L'organizzazione di volontariato «Servi dei poveri di Cristo Onlus» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 

ART. 3
(Efficacia dello statuto) 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. 

ART. 4

(Modificazione dello statuto) 

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

 

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. 

ART. 6

(Finalità) 

L'associazione di volontariato non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

a)      aiutare qualsiasi persona, italiana e non, che si trova in difficoltà o ai margini della società;

b)       vuole essere voce di chi non ha voce;

c)      aiutare le famiglie che hanno qualsiasi disagio famigliare (famigliari con tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e fisici, persone con handicap, persone anziane, ecc.);

d)     portare progetti di vita dove ci sono vuoti di ideali;

e)      portare dialogo dove c'è incomprensione;

f)       portare speranza dove c'è disperazione;

g)      portare perdono dove c'è offesa;

h)      portare amore dove c'è odio;

i)        promuovere la formazione di una coscienza di accettazione di ogni persona nella reale situazione in cui si viene a trovare, con la certezza che il valore della persona non dipende dalla persona fisica o dai suoi comportamenti o dal suo rendimento economico, ma va ricercato nell'interiorità dell'essere umano, perché ogni individuo abbia una funzione positiva all'interno della società;

j)        formare una cultura scientifica riguardo ad ogni tipo di disagio per prevenire ed informare, affinché si possano raccogliere le proprie esperienze per codificarle e renderle disponibili per gli altri;

k)      porsi come interlocutrice primaria di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta, la progettazione, la formulazione, la condivisione e la verifica di ogni intervento riferito al disagio (infantile - adolescenziale - giovanile - dell'adulto e della terza età);

l)        organizzare direttamente o a mezzo di organismi collegati con l'associazione attività consone alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare le famiglie a risolvere i loro problemi;

m)    attraverso l'organizzazione di centri di ascolto si vuole creare una rete di solidarietà sul territorio l'villaggio solidale'') capace di unire i bisogni con le risorse, attraverso l'apertura di uno sportello, gruppi di mutuo-auto aiuto, visite domiciliari ecc.

n)      nella gestione di case-famiglia si vuole offrire a persone sole ed emarginate la possibilità di sentirsi amati ed inseriti in un clima famigliare e di riprogettarsi verso un pieno inserimento sociale. L'obiettivo primario è quello di ridare alla persona una dignità morale, psicologica, fisica e spirituale: aiutare la persona ad accettarsi per quello che realmente è e spronala ad affrontare la vita con fiducia; a ricucire, dove possibile, gli strappi con le proprie famiglie; ristabilire relazioni umane basate sull'amore sincero e trasparente, non più sull'egoismo e nell'interesse personale. Attraverso un programma individualizzato raggiungere una maturità umana e diventare protagonisti della propria vita.

  • o)      finalità ultima di tutte le iniziative è quella di rimuovere le cause del disagio.

 

L'Associazione si propone di sviluppare un'azione preventiva attraverso l'informazione, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti ogni genere di disagio personale, famigliare e sociale, di solidarietà, attività sociali, culturali (convegni, seminari, lezioni o corsi per eventuali volontari su questo settore e per sensibilizzare l'opinione pubblica).

 

Nella sua attività l'Associazione si ispira ai seguenti principi e orientamenti:

  • ogni persona ha diritto alla salute fisica, mentale, spirituale, al benessere, alla cultura, alla dignità insita della persona umana, al tempo libero secondo le sue possibilità oggettive, all'amore e alla comprensione, al lavoro senza discriminazioni razziali, religiose o di altro genere;
  • ogni persona ha il dovere di trasmettere uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra tutti i popoli, di pace e di fraternità universale, nella consapevolezza che dovrà porre le proprie energie e i propri talenti al servizio dei suoi simili;
  • è nella famiglia e dalla famiglia che la persona disagiata deve trovare il suo pieno appoggio: ma la famiglia non può essere lasciata sola, deve essere aiutata da altre famiglia, dalle associazioni, dalle istituzioni pubbliche, dalla comunità cristiana.

Il problema del disagio deve essere affrontato globalmente superando ogni distinzione e ogni preconcetto ponendosi come obiettivo l'educazione fisica, culturale, morale e religiosa della persona e I suo inserimento o reinserimento nel tessuto sociale.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente attraverso progetti territoriali nella provincia di Verona ma accoglie persone della regione del Veneto e di altre regioni. Lavora in rete con altre associazioni in progetti internazionali. 

ART. 7

(Ammissione) 

  1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
    L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo, ratificata dall'assemblea  nella prima riunione utile.
  2. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

ART. 8

(Diritti e doveri degli aderenti) 

  1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
  2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
  3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
  4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. 

ART. 9

(Esclusione) 

  1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
  2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, sentite le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario. Il socio ha tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione per presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto. 

ART. 10

(Gli organi sociali) 

  1. Sono organi dell'organizzazione:
  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

ART. 11

(L'assemblea) 

  1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
  6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ART. 12

(Convocazione)

  1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. 

ART. 13

(Assemblea ordinaria) 

  1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 

ART. 14

(Assemblea straordinaria) 

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. 

ART. 15

(Consiglio Direttivo) 

  1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il consiglio direttivo è composto da n. 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
  3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio. 

ART. 16

(II Presidente) 

  1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

  1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  2. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
  3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
  4. II Vicepresidente (nominato dal Consiglio Direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. 

ART. 17

(Risorse economiche) 

  1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a)      contributi degli aderenti;

b)      contributi di privati;

c)      contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)     contributi di organismi internazionali;

e)      donazioni e lasciti testamentari;

f)       rimborsi derivanti da convenzioni;

g)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

h)      ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91; 

ART. 18

(I beni) 

1)      I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2)      beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3)      I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. 

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

1)      L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2)      L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali) 

1)      I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

2)      L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91; 

ART. 21

(Bilancio) 

1)      I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2)      Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;

3)      Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4)      I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. 

ART. 22

(Convenzioni)

1)      Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2)      Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. 

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori) 

1)      L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91

2)      I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

3)      I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. 

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) 

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91. 

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione) 

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione) 

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. 

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 

1)      Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3f4 degli associati.

2)      In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al persegui mento di finalità di pubblica utilità sociale. 

ART. 28

(Disposizioni finali) 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.