STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIAT
«Servi dei poveri di Cristo Onlus»
ART. 1
(Denominazione e sede)
ART. 2
(Statuto)
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 6
(Finalità)
L'associazione di volontariato non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:
a) aiutare qualsiasi persona, italiana e non, che si trova in difficoltà o ai margini della società;
b) vuole essere voce di chi non ha voce;
c) aiutare le famiglie che hanno qualsiasi disagio famigliare (famigliari con tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e fisici, persone con handicap, persone anziane, ecc.);
d) portare progetti di vita dove ci sono vuoti di ideali;
e) portare dialogo dove c'è incomprensione;
f) portare speranza dove c'è disperazione;
g) portare perdono dove c'è offesa;
h) portare amore dove c'è odio;
i) promuovere la formazione di una coscienza di accettazione di ogni persona nella reale situazione in cui si viene a trovare, con la certezza che il valore della persona non dipende dalla persona fisica o dai suoi comportamenti o dal suo rendimento economico, ma va ricercato nell'interiorità dell'essere umano, perché ogni individuo abbia una funzione positiva all'interno della società;
j) formare una cultura scientifica riguardo ad ogni tipo di disagio per prevenire ed informare, affinché si possano raccogliere le proprie esperienze per codificarle e renderle disponibili per gli altri;
k) porsi come interlocutrice primaria di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta, la progettazione, la formulazione, la condivisione e la verifica di ogni intervento riferito al disagio (infantile - adolescenziale - giovanile - dell'adulto e della terza età);
l) organizzare direttamente o a mezzo di organismi collegati con l'associazione attività consone alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare le famiglie a risolvere i loro problemi;
m) attraverso l'organizzazione di centri di ascolto si vuole creare una rete di solidarietà sul territorio l'villaggio solidale'') capace di unire i bisogni con le risorse, attraverso l'apertura di uno sportello, gruppi di mutuo-auto aiuto, visite domiciliari ecc.
n) nella gestione di case-famiglia si vuole offrire a persone sole ed emarginate la possibilità di sentirsi amati ed inseriti in un clima famigliare e di riprogettarsi verso un pieno inserimento sociale. L'obiettivo primario è quello di ridare alla persona una dignità morale, psicologica, fisica e spirituale: aiutare la persona ad accettarsi per quello che realmente è e spronala ad affrontare la vita con fiducia; a ricucire, dove possibile, gli strappi con le proprie famiglie; ristabilire relazioni umane basate sull'amore sincero e trasparente, non più sull'egoismo e nell'interesse personale. Attraverso un programma individualizzato raggiungere una maturità umana e diventare protagonisti della propria vita.
L'Associazione si propone di sviluppare un'azione preventiva attraverso l'informazione, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti ogni genere di disagio personale, famigliare e sociale, di solidarietà, attività sociali, culturali (convegni, seminari, lezioni o corsi per eventuali volontari su questo settore e per sensibilizzare l'opinione pubblica).
Nella sua attività l'Associazione si ispira ai seguenti principi e orientamenti:
Il problema del disagio deve essere affrontato globalmente superando ogni distinzione e ogni preconcetto ponendosi come obiettivo l'educazione fisica, culturale, morale e religiosa della persona e I suo inserimento o reinserimento nel tessuto sociale.
L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente attraverso progetti territoriali nella provincia di Verona ma accoglie persone della regione del Veneto e di altre regioni. Lavora in rete con altre associazioni in progetti internazionali.
ART. 7
(Ammissione)
ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)
ART. 9
(Esclusione)
Il socio potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
ART. 10
(Gli organi sociali)
ART. 11
(L'assemblea)
ART. 12
(Convocazione)
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
ART. 16
(II Presidente)
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
ART. 17
(Risorse economiche)
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
ART. 18
(I beni)
1) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2) beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)
1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
1) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2) L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;
ART. 21
(Bilancio)
1) I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22
(Convenzioni)
1) Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)
1) L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2) I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3) I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1) Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3f4 degli associati.
2) In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al persegui mento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.